Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1399 del 2 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, poiché l'accertamento del contenuto della attestazione, riguarda non solo la formulazione espressa (a volte «neutra» a volte «ambigua») ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il notaio falsamente attesti che il soggetto stipulante possiede i requisiti di legge in termini di capacità mentale è configurabile il delitto di falsità ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma all'implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge.

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