Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1994 del 10 luglio 1973

(2 massime)

(massima n. 1)

Il criterio legale di cui all'art. 1194 c.c. - di imputare i pagamenti agli interessi e alle spese, prima che al capitale - č applicabile anche in sede di opposizione all'esecuzione motivata dall'asserito pagamento del credito per il quale si procede.

(massima n. 2)

Secondo le norme degli artt. 306, 564 e 629 c.p.c., l'esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli atti dell'esecuzione, va valutata, non giā al momento dell'intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale l'interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo.

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