Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4386 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą ideologica in atti pubblici, poiché, tanto il verbale di seduta di laurea, quanto lo stesso diploma di laurea sono atti dispositivi che tuttavia fanno riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, gli stessi devono ritenersi attestanti l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il compimento dell'atto stesso; pertanto, nel caso in cui essi siano stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsitą materiale e/o ideologica (in quanto relativi a prove di esame mai sostenute), gli stessi vanno definiti ideologicamente falsi.

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