Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7587 del 11 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą documentale, costituisce atto pubblico ogni documento, anche se non sottoscritto, che contenga attestazioni di veritą, suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione, purché ne sia agevolmente identificabile il soggetto che lo ha formato. Pertanto, poiché con l'inserimento nella apposita apparecchiatura della scheda magnetica in sua dotazione, il dipendente attesta attivitą di natura pubblicistica, direttamente da lui compiuta (ingresso nel luogo di lavoro), hanno sicuramente natura di atto pubblico tanto la suddetta scheda, quanto il tabulato riportante il risultato delle rilevazioni elettroniche del contenuto delle predette schede.

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