Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34333 del 26 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą ideologica,l'ambito attestativo di un atto pubblico non č circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), tutte le volte in cui una determinata attivitą del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poiché in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. (Fattispecie riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale č stata ricavata la implicita attestazione della preventiva verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsitą di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p.).

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