Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16857 del 2 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il medico specializzando riveste la qualitą di pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il cosiddetto foglio di obiettivitą facente parte della cartella clinica, da questi compilato, considerato che egli gode di un'autonomia vincolata nell'esercizio delle attivitą teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendo la sua attivitą sotto la guida e le direttive di un tutore, sicché l'atto medico da esso compiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono considerarsi come il portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del "tutor", che attribuisce al documento il carattere dell'atto pubblico. Ne consegue che la sottrazione del predetto foglio di obiettivitą dalla cartella clinica e la sua sostituzione con altro recante data falsa e annotazioni in parte diverse da quelle originariamente apposte, integrano i reati di falsitą materiale e ideologica in atto pubblico.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.