Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5507 del 29 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Risponde il privato, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., del falso ideologico in atto pubblico compiuto materialmente dal pubblico ufficiale, qualora si accerti che i mezzi usati dal primo siano idonei a trarre in inganno l'autore materiale, tenuto conto anche degli elementi soggettivi tra cui la qualitą rivestita, da quest'ultimo.

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