Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4385 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, vale a dire nella volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

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