Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1963 del 21 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo nel delitto di falso in atto pubblico non č “in re ipsa”. Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsitą risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo previsto nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Nella specie la Corte ha ritenuto trattarsi di una negligente applicazione di una prassi amministrativa erronea, e non di falso, la condotta di un tecnico comunale che in pił occasioni compilava un atto di consistenza con l'attestazione, non corrispondente al vero, della presenza del Sindaco).

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