Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6246 del 17 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto né l'animus nocendi né l'animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

(massima n. 2)

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale attesti falsamente, in sede di protocollo, la data di adozione del decreto di congedo ordinario di un dipendente pubblico, a prescindere dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per quest'ultimo, considerato che le falsità inerenti all'atto di protocollo sono strettamente attinenti alla sua funzione, che è quella di attestare i dati in esso indicati, sì che ad esso rimane estranea la fattispecie del falso innocuo.

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