Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27770 del 21 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo che il fatto non costituisse reato, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità del presidente e di taluni componenti del comitato di gestione di una USL per avere essi attestato, in una delibera, che il comando presso detta USL di una dipendente inserita nell'organico di altra USL era stato « regolarmente prorogato» laddove un formale provvedimento di proroga non vi era stato, pur avendo sempre continuato, la dipendente, a prestare servizio presso la sede cui era stata comandata, con periodica rinnovazione della richiesta di comando, corredata dei favorevoli pareri dei due organismi interessati, senza che ciò avesse dato luogo ad alcuna manifestazione di contrarietà da parte dei competenti organi regionali).

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