Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4520 del 13 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitą documentale viene meno soltanto quando l'atto, indipendentemente dal falso, sia giuridicamente inesistente, poiché se č nullo o annullabile č oggetto di tutela penale fino alla dichiarazione di nullitą.

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