Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10031 del 22 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione qualora questi, oltre a contenere una manifestazione di volontà, si riferiscono ad una precisa situazione, della cui esistenza fanno indirettamente fede. Tale situazione è necessariamente presupposta quando il provvedimento non può essere emanato senza la sua ricorrenza: l'atto stesso allora di per sé rigenera un affidamento su quest'ultima. Quando invece l'adozione del provvedimento risulta rimessa dalla legge ad apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso la ricorrenza del reato di falso ideologico in una delibera comunale di variazione degli indici di fabbricabilità nella quale non si attesta alcuna mendace situazione atta a suffragarla, non essendo d'altro canto lo stesso condizionato dalla legge alla ricorrenza di specifici determinati presupposti. Nella fattispecie in questione l'assenza di interessi pubblici atti a legittimare la variazione è stata ritenuta rilevante ai fini della ricorrenza del reato di abuso di ufficio).

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