Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7295 del 25 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta in volta, se gli atti sono stati posti in essere nell'ambito della gestione privatistica dell'attivitą imprenditoriale ovvero quali indicazioni di esercizio di poteri autoritativi di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione dell'amministrazione dello Stato o di pubbliche potestą. (Nella fattispecie, relative a false attestazioni da parte del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, la Corte ha precisato che, per la corretta individuazione della nozione di atto pubblico, ai fini della configurabilitą del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p., non ha rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, perché anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attivitą compiuta dal pubblico ufficiale, attivitą che si pone come necessario passaggio di un pił complesso ed articolato iter amministrativo. Infatti, costituisce atto pubblico e, quindi, tutelato come tale, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione).

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