(massima n. 1)
Integra soltanto il delitto di falsità materiale (art. 476 c.p.) e non anche la «falsità ideologica» punita dall'art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della «genuinità» del documento.