Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5498 del 9 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imputazione del pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 c.c., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - costituisce, invece, nel rapporto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, un obbligo di quest'ultimo, che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4. Peraltro, il fatto che l'imputazione predetta costituisca per il datore di lavoro un obbligo - che è penalmente sanzionato ed il cui adempimento ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli - non vale a snaturare l'imputazione stessa, la quale, sia essa fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo di questo. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che la maggiorazione per il lavoro notturno, in mancanza di un'apposita imputazione, non potesse considerarsi compresa nella somma corrisposta per retribuzione-base, ancorché la somma pagata per tale voce eccedesse quanto dovuto allo stesso titolo).

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