Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1442 del 15 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Le opere universitarie, anche presso universitą statali, hanno natura di enti pubblici, perché costituite al fine pubblico di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti; ne consegue che il buono mensa, che attribuisce allo studente il diritto di ricevere il pasto e pone, al tempo stesso, a carico dell'ente l'obbligo di somministrarlo, ha la natura di atto pubblico, in quanto ha efficacia costitutiva di un diritto e di un obbligo per soggetti determinati. Pertanto, la falsificazione dei buoni mensa rilasciati dalle opere universitarie integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico, previsto dall'art. 476 c.p.

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