Cassazione penale Sez. V sentenza n. 421 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico, tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responsabilità penale.

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