Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7686 del 1 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio dell'imputazione del pagamento, quale previsto dall'art. 1193 c.c., riguarda solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferisce anche ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e pertanto esaurisce i suoi effetti nella soluti retentio, senza che gli stessi possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore.

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