Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4421 del 11 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve considerarsi atto pubblico il Registro ospedaliero degli interventi operatori per la sua idoneitą a documentare fatti inerenti all'attivitą dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti; l'eventuale alterazione dello stesso con aggiunta di nomi o di altri dati costituisce pertanto falsitą materiale ai sensi dell'art. 476 c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.