Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1342 del 1 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricevuta di pagamento del conto corrente postale č un atto pubblico avente la sua autonoma rilevanza giuridica, perché attesta un'attivitā svolta dall'ufficiale postale nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. La sua falsificazione, anche se successiva al rilascio, integra pertanto il delitto di cui all'art. 476 c.p. in quanto viene sostituita al contenuto originale dell'atto una diversa realtā.

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