Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3077 del 23 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento ad un'altra, se il debito ha un'unica causa — nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell'acquisto di immobile — perché l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi.

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