Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1491 del 16 gennaio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

Integra il reato di falsitā materiale (art. 476 c.p.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanitā retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva pių l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sė che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione č solo una modalitā di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanitā della Regione.

(massima n. 2)

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c.p. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 c.p.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolaritā tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolaritā, in quanto il visto di regolaritā apposto su dette richieste č atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni giā documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.

(massima n. 3)

Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 c.p. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolaritā di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso č destinato ad occultare l'abuso.

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