Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6751 del 20 luglio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Solo un documento giuridicamente inesistente, cioè privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, è inidoneo a formare oggetto dei delitti di falso, non anche l'atto semplicemente annullabile; ciò sia perché tale atto è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità, sia perché la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.