Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9111 del 27 agosto 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante della riparazione del danno, ancorché astrattamente compatibile con i delitti di falso in atto pubblico, non è in concreto applicabile allorché la falsificazione cada sulla ricevuta di versamento della tassa automobilistica, in quanto il suo ritardato pagamento non soddisfa l'integralità del risarcimento, né può farsi rientrare nella sfera dell'obbligazione risarcitoria il pagamento della soprattassa dovuta per l'illecito amministrativo consistito nel mancato pagamento della tassa.

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