Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8116 del 5 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il secondo comma dell'art. 476 c.p., disponendo una pena più grave di quella stabilita dal primo comma se la falsità riguardi un atto pubblico di fede privilegiata, configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato. Ciò perché la natura dell'atto che esige una tutela più intensa a causa della sua particolare efficacia probatoria costituisce un elemento accidentale e non essenziale del delitto di falso in atto pubblico.

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