Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2122 del 4 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di deposito di una sentenza, compiuto dal cancelliere nell'ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensì di natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti e costituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione di verità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e di luogo. Pertanto l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falso materiale in atto destinato a far fede fino a querela di falso.

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