Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46310 del 16 dicembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falsitą documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attivitą in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitą, in ordine al reato di cui all'art. 476 c.p., nei confronti di un soggetto incaricato, in forza di convenzione, di espletare adempimenti amministrativi, consistiti nella consulenza per la redazione ed istruttoria delle pratiche della locale "Fondazione Onlus" contro l'usura e, quindi, di adempimenti strettamente connessi al cuore dell'attivitą tipica dell'ente, riguardando sia la funzione di garanzia per i legittimati alle relative istanze sia il rapporto con l'azienda di credito erogatrice del mutuo, atti attraverso i quali l'ente esprimeva la sua volontą).

(massima n. 2)

Integra il delitto di falsitą materiale (art. 476 c.p.), il pubblico ufficiale che contraffą le dichiarazioni fideiussorie di un ente pubblico, considerato che dette dichiarazioni costituiscono atti pubblici giacché attraverso esse si esprime la volontą negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rilevanti per l'ente e per la consistenza del suo patrimonio.

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