Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6485 del 27 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La non punibilitą del falso ex art. 49 c.p. si ha solo nella ipotesi di inidoneitą dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si puņ parlare di «grossolanitą del falso» quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario.

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