Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10715 del 3 novembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di falso l'idoneitą dell'azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilitą non č esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l'inganno si č verificato, cosģ che appare inutile ogni valutazione circa la idoneitą o meno del mezzo.

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