Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2456 del 23 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą materiale, l'esclusione della punibilitą si ha solo nell'ipotesi di una assoluta inidoneitą dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilitą del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsitą che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.

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