Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7227 del 24 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

I mandati di pagamento e le richieste di emissione di assegni di organi fallimentari sono atti pubblici in quanto estrinsecazione di potestā del curatore e del giudice delegato. (Fattispecie in tema di falsitā materiale commessa da pubblico ufficiale).

(massima n. 2)

Nei reati di falso in atti la punibilitā č esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa ad alterazione di richieste di emissione di assegni e a formazione di falsi mandati di pagamento da parte di un curatore fallimentare, i giudici di merito avevano escluso la grossolanitā del falso in considerazione della certa idoneitā dei documenti falsificati a sorprendere la buona fede dei destinatari, tanto che costoro, pur essendo particolarmente qualificati perché funzionari e impiegati di banca, avevano dato corso ai pagamenti e al rilascio di assegni; la Cassazione ha ritenuto condivisibile tale decisione enunciando il principio di cui in massima).

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