Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1740 del 11 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento soggettivo della falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus decipiendi, né un animus nocendi. Ne consegue che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta con la consapevolezza della sua innocuità. (Il principio è stato affermato con riferimento alla falsificazione di una ricevuta di versamento in c.c. postale relativa al pagamento della tassa di circolazione di un autoveicolo).

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