Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2593 del 23 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto, ma deve essere sempre rigorosamente provato. Esso va, pertanto, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.

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