Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9423 del 11 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falso documentale, nell'ipotesi di falso materiale per alterazione, postula l'esistenza di un atto definitivamente formato. Fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltā di disposizione del suo autore, non č configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso č configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilitā.

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