Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3478 del 16 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di atto pubblico sotto il profilo penalistico č autonoma rispetto a quella civilistica in quanto la legge penale tutela il documento pubblico nella sua genuinitā e veridicitā sia quale strumento probatorio, sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica.

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