Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10874 del 27 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Acquistare oggetti con marchi contraffatti, avendo coscienza della contraffazione, integra gli estremi della ricettazione, in quanto oggetto e marchio non sono scindibili neppure concettualmente, sicché, essendo l'oggetto con marchio contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto a fine di profitto. La messa in vendita è un'attività aggiuntiva, autonomamente sanzionata dall'art. 474 e con diversa obiettività giuridica. Tra i due reati (artt. 474 e 648 c.p.) non è quindi ravvisabile rapporto di specialità.

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