Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5237 del 10 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsitą, bensģ rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

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