Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16821 del 23 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilitą che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione « ex ante» della riconoscibilitą « ictu oculi» della grossolanitą della falsificazione.

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