Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3893 del 30 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pagamento al creditore apparente, al fine di escludere la buona fede del debitore e la conseguente applicabilitā del principio sancito — a tutela dell'affidamento del debitore stesso —dalla norma di cui all'art. 1189 c.c., qualora quest'ultimo, nell'eseguire il pagamento, dimostri di avere corrisposto al creditore apparente (o a chi appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore) somma idonea all'estinzione del debito, e l'attore, titolare del credito della cui estinzione si controverte, controdeduca che l'eseguito pagamento č da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, č sull'attore che incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto che lo giustifica, intercorso — in ipotesi — tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.

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