Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1406 del 27 ottobre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di disastro ferroviario colposo si perfeziona con l'insorgere del pericolo, che non deve necessariamente identificarsi con la possibilitą di deragliamento, poiché il pericolo stesso deve ritenersi sussistente quando la condotta dell'agente risulti idonea, a norma dell'art. 40, c.p. e secondo i principi della causalitą adeguata, a determinare il disastro e quando tale rapporto di possibile derivazione causale sia intuibile alla comune esperienza e cioč sia prevedibile dall'agente.

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