Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14209 del 25 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini della affermazione di penale responsabilitą di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell'evento, cioč per l'appiccarsi e lo svilupparsi del fuoco sino a raggiungere le caratteristiche e le proporzioni di un incendio, assumendo esse l'aspetto di occasione o, al massimo, di concause nella produzione dell'evento medesimo. (Fattispecie di incendio sviluppatosi in un locale sottostante uno stabile, con soffittature e tramezzature in legno, nel quale era stata ammassata una consistente quantitą di masserizie di facile infiammabilitą, senza adeguate cautele. Non essendo state individuate le circostanze in presenza delle quali il fuoco prese avvio, si discuteva sulla portata di tale mancato accertamento ai fini della responsabilitą penale dell'usuario-custode del locale in questione. La corte, esprimendo la massima sopra sunteggiata, ne ha affermato la ininfluenza ai fini della responsabilitą per colpa).

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