Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 36612 del 24 settembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 c.p., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni — realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, ecc. — necessarie a prevenire il pericolo).

(massima n. 2)

Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c.p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato addebitato di non aver provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evitare il pericolo).

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