Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2699 del 22 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il giudice, per affermare la responsabilità dell'agente, deve solo accertare che quest'ultimo abbia dolosamente omesso di collocare (ipotesi omissiva) oppure rimosso o danneggiato (ipotesi commissiva) le cautele prescritte (impianti, apparecchi o segnali) e che non ricorrano — qualora siano invocate — le condizioni (inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto tutelato) per la non punibilità. Nell'ipotesi omissiva del delitto previsto dall'art. 437 c.p. il dolo consiste nella volontà e consapevolezza del soggetto agente di trasgredire l'obbligo giuridico di collocare i dispositivi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico, poiché l'imputato, pur essendo a conoscenza della necessità di apprestare i prescritti impianti antinfortunistici — parapetti di solette poste a notevole altezza da terra — aveva affermato che non potevano essere collocati, essendo la spesa eccessivamente onerosa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.