Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9630 del 6 novembre 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della consumazione del delitto previsto dall'art. 437 c.p. non può essere attribuita rilevanza assoluta alle «ripercussioni vantaggiose derivanti dalla realizzazione di economie per il mancato apprestamento delle apparecchiature» ovvero «alle precedenti violazioni di norme analoghe», in quanto dalla reiterata violazione dell'obbligo imposto non necessariamente discende una volontà cosciente. Tuttavia, queste circostanze si configurano idonee a far ritenere sussistente nell'agente l'elemento psicologico richiesto dal delitto in esame.

(massima n. 2)

Il delitto contemplato dall'art. 437 c.p. è strutturato in due ipotesi di cui una consiste nell'omettere di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omissione riveste carattere delittuoso quando avviene da parte di chi ha l'obbligo giuridico di collocare gli impianti apparecchi o segnali (o da parte di chi avrebbe dovuto collocarli per incarico della persona giuridicamente obbligata) e quando si rinvengano la volontà cosciente e libera nonché l'intenzione di violare il proprio obbligo giuridicamente imposto, essendo sufficiente al riguardo, la semplice consapevolezza della omissione e la rappresentazione del pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. (Nella specie, risultava che l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di adottare le cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro).

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