Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13008 del 11 dicembre 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attivitā criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attivitā; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attivitā prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.

(massima n. 2)

Il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure č volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti.

(massima n. 3)

La configurabilitā del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia giā esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dā luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalitā pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attivitā di uno degli esponenti di essa associazione.

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