Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6143 del 5 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza non è causa di nullità, ma può rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronuncia su un capo di domanda, qualora dalla motivazione stessa non risulti che il giudice abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte.

(massima n. 2)

L'ufficio di diritto privato dell'esecutore testamentario - cui l'art. 704 c.c. attribuisce la veste di litisconsorte necessario con l'erede nelle azioni concernenti l'eredità - viene a cessare con la morte della persona nominata, senza che ciò comporti l'interruzione del processo e la riassunzione nei confronti degli eredi dell'esecutore ovvero del custode dei beni ereditari successivamente nominato a tale incarico.

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