Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1934 del 11 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Non risponde del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p., colui che partecipi alla commissione di uno solo o di pił reati qualora ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, invece, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio sarą imputato del reato associativo anche nel caso che il reato-oggetto sia rimasto a livello di meri atti preparatori e non abbia raggiunto lo stadio della consumazione.

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