Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4805 del 8 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. È punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. Risponde, invece, a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca.

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