Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49691 del 28 dicembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, integra la condotta di partecipazione, specie in mancanza di un'affiliazione rituale, l'esplicazione di attivitą omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza ed al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l'assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza. (La Corte, con riferimento ad un periodo temporale precedente all'entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p., ha riconosciuto la correttezza del ragionamento probatorio della Corte di appello, secondo cui l'imputato, facendo leva sulla sua posizione di uomo politico e di Governo di rilievo nazionale, aveva manifestato la propria disponibilitą - sollecitata o accettata da «Cosa nostra» - a compiere interventi in armonia con le finalitą del sodalizio, avendone in cambio la promessa, almeno parzialmente mantenuta, di sostegno elettorale alla sua corrente politica e di eventuali interventi di altro genere).

(massima n. 2)

La dissociazione, come rottura del vincolo associativo che lega il singolo partecipe al sodalizio criminale, consiste non gią in un mero atteggiamento ideologico di rifiuto morale della condotta di partecipazione, ma nella manifestazione di atteggiamenti positivi incompatibili con il perdurare del vincolo associativo.

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